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Decreto Romani, internet: poche le modifiche

Dopo le critiche ricevute dall’ormai battezzato Decreto Romani per scongiurare l’avvento di una web Tv a tutti gli effetti, i lettori si sono trovati in un decreto a cui sono state apportate leggere modifiche, tanto da sembrare identico a quello precedente. Tale schema legislativo è stato approvato nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri fatta eccezione per quanto concerne il servizio media audiovisivo.

Ecco il contenuto del nuvo decreto:

“1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo” ed aggiunge che “Non rientrano nella definizione di “servizio di media audiovisivo”:
- i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva”.

Tale testo ha suscitato fin da subito il dubbio di molti, in vista anche delle perplessità suscitate che non consentono alle persone di poter esprimere un giudizio del tutto favorevole al decreto dato che tale testo pone ancora dei punti interrogativi da parte di molti esperti in rete. A tal proposito si è posto in merito Guido Scorza, esperto di internet il quale sul suo blog ufficiale afferma: “Il nuovo testo è, sostanzialmente, analogo a quello precedente dal quale si differenzia per alcune importanti modifiche apportate all’art. 4 a proposito della definizione di ‘servizio media audiovisivo’”.

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